mercoledì 18 febbraio 2009

Santini ex indumentis


La vendita on line di reliquie ha fatto emergere, per i collezionisti di santini, il problema della liceità o meno della vendita/acquisto anche dei santini cosiddetti ex indumentis, ovvero pezzetti di stoffa provenienti da indumenti indossati dal Santo.
Sollecitato a parlarne da diversi collezionisti e lettori del blog, cercherò di esporre la questione, complessa, il più chiaramente possibile.
Il Canone 1190 afferma che Sacras Reliquias vendere nefas est. Ciò vuol dire che per il diritto canonico, quindi per la Chiesa, le reliquie sono res sacrae e pertanto la vendita delle medesime è illecita. Per la Chiesa, non si possono vendere o acquistare reliquie, in quanto, data la loro sacralità, non sono commerciabili. Inoltre, va precisato che una reliquia è vera soltanto se controfirmata dal Vescovo.
Cosa accade dunque a chi vende o compra reliquie? Per la Chiesa è un delitto, punibile ai sensi della disciplina canonica. Conformemente allo spirito dell'Ordinamento canonico non è individuata la pena o la penitenza da infliggere, che è lasciata alla discrezionalità del giudice canonico, il quale potrà stabilire quella ritenuta più congrua.
Fatta questa premessa, va detto che nessun rapporto esiste fra delitto punito ai sensi del diritto canonico e le leggi civili e penali dello Stato. Nel caso specifico pertanto andrà verificato se il fatto non costituisca reato anche per l'Ordinamento statale (per esempio nel caso in cui la reliquia sia stata trafugata o sia falsa, ecc.).
Nella foto, tratta dal sito immaginettesacre.it, un santino ex indumentis della Santa gemma Galgani.

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